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Riassunto del DPCM 8 marzo 2020 aggiornato con le specifiche Direttive

Il presente testo contiene, in riassunto il testo completo del Dpcm 8 marzo 2020, tutte le ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il decreto definisce il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da 14 province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola.

Tutte le disposizioni sono valide da oggi 8 marzo fino al 3 aprile 2020.

Sono adottate le seguenti misure:

E’ fatto divieto
– (assoluto) di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
– agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS)

Per la mobilità
– evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di riferimento, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
– ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

Si raccomanda
– ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
– a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati;
– a chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;

E’ prevista la chiusura
– nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di l metro. La chiusura non è disposta- per farmacie, parafannacie e punti vendita di generi alimentari.

Sono sospese, in ogni luogo, sia pubblico sia privato:
– tutte le manifestazioni organizzate i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
– servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
– le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
– le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
– gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
– gli esami di idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida;
– le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali;
– le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
– l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
– sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
– gli impianti nei comprensori sciistici;
– i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico;

E’ condizionata:
– l’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro:
a) i luoghi di culto;
b) le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00;
c) le attività commerciali;
d) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mam;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il link alla Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg

Chiarimenti in merito alle misure di contenimento del contagio – DPCM del 08/03/2020

A seguito della necessità di dover dimostrare i trasferimenti all’interno del nostro territorio e/o al di fuori della zona rossa (provincia di Treviso incluso nell’articolo 1 del DCPM) metto a disposizione i documenti chiarificatori del Decreto, ovvero:

Direttiva del Ministero dell'Interno
Ordinanza n.646 del 08/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli
Modulo di autocertificazione per gli spostamenti lavorativi
Direttiva del Ministero dell'Interno

Direttiva Min Interno.pdf.pdf.pdf.pdf

Ordinanza n.646 del 08/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli

ordinanza 646.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf

Modulo di autocertificazione per gli spostamenti lavorativi

MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE.pdf.pdf

Il consiglio che si deduce dal decreto è comunque quello di ridurre al minimo i nostri spostamenti che sono acconsentiti solo per motivi di lavoro, necessità sanitarie o casi improrogabili .
  • Treviso
  • 8/3/2020 8 Marzo 2020

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