Si comunica che, al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 si applica quanto previsto all’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo 2019, ovvero in tutto il territorio nazionale sarà applicato il codice “rosso”.
In tutta Italia è vietata ogni forma di assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Inoltre si sospendono tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli allenamenti possono essere tenuti a porte chiuse, per atleti professionisti e non, riconosciuti per interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni nazionali ed internazionali.
Ulteriori forme di svolgimento della competizione sportiva deve essere organizzata e tutelata dall’organizzione organizzatrice.
Le disposizioni del presente Decreto producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.